Emergenza Coronavirus: dalle tasse ai rimborsi di viaggio, ecco la guida contro le brutte sorprese
Carmelo Calì, presidente Confconsumatori Sicilia, parla della tutela dei più fragili in questo momento difficile: «Su nostra esortazione è stato disposto il rinvio degli stacchi per morosità di acqua, gas ed elettricità nel caso di mancati pagamenti». L’associazione in prima linea anche sul piano dei rimborsi da PA e Tour Operator
Limitare al massimo ogni spostamento: è questo l’imperativo che fa da sfondo ai complicati giorni di quarantena previsti dal governo per far fronte all’emergenza Coronavirus. Ma al danno di una situazione senza precedenti, in cui diventa impensabile l’idea di compiere attività di svago come gite fuori porta o viaggi più lunghi, può aggiungersi per i cittadini la beffa di vedersi lo stipendo sospeso per interruzione di lavoro, di ricevere un avviso di tassa non pagata o, ancora, di non ottenere il rimborso per una partenza che si vuole annullare? A queste domande, per mezzo del suo presidente regionale Carmelo Calì, ha risposto Conconsumatori Sicilia, facendo chiarezza nell’intricata selva di normative varate in questo ultimo periodo.
PROROGA PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE. Calì, membro del direttivo nazionale oltre che preseidente regionale, ha fornito innanizutto alcune delucidazioni su cosa fare nel caso in cui in questi giorni di emergenza Coronavirus qualcuno sia impossibilitato a pagare una tassa. «In data 12 marzo – spiega – L’Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) ha disposto il rinvio degli stacchi per morosità di acqua, gas ed elettricità tanto per i privati quanto per le imprese nel caso di mancati pagamenti, su esortazione di Confconsumatori». Si legge chiaramente nel sito Arera che il differimento delle scadenze è stato reso necessario anche dal dovere di evitare sovraffollamenti, come quelli che potrebbero crearsi dentro e fuori un ufficio pubblico. «Le singole aziende erogatrici di acqua, gas e luce – continua Calì – devono rispettare queste misure d’emergenza e, nel momento in cui si riprenderanno regolarmente le attività quotidiane, dovranno procedere secondo le norme con diffide e solleciti ai pagamenti, non interrompendo l’erogazione». In questo momento, poi, secondo Calì sarebbe auspicabile un ulteriore provvedimento a vantaggio del consumatore: «Anche i mutui andrebbero sospesi: non bisogna gravare su chi ora non sta potendo lavorare ed è giusto prorogare le scadenze. Se si ritarda nel pagamento di una rata, infatti, il cliente rischia di avere problemi con le banche per la richiesta di prestiti in futuro per motivi che non sono mai stati imputabili a lui».
PACCHETTI VACANZA NON SPESI. I recenti decreti ministeriali hanno ridotto al minimo gli spostamenti possibili per i cittadini e di conseguenza è diventato impossibile, se non impensabile, partire almeno fino al 3 aprile. «In caso di annullamento dei viaggi – spiega ancora Calì – bisogna distinguere tra pacchetti turistici o crociere che includono più servizi (per esempio trasporto, alloggio e visite) e singoli servizi acquistati dal consumatore». Nel primo caso sono coinvolti agenzie di viaggio o tour operator che devono rispettare il Codice del Turismo in vigore dal 2018. «Prima del 2018 non c’era un vero e proprio Codice del Turismo e in caso di recesso dal viaggio interveniva la Corte di Cassazione, che consentiva il rimborso totale del pacchetto per impossibilità giuridica del turista o difetto di causa concreta. Il primo motivo – chiarisce il Presidente regionale – implica per esempio malattia o morte di chi avrebbe dovuto usufruire del pacchetto vacanza. Il secondo coincide con il venir meno dello scopo del viaggio: se si vuole partire per svago ma nel luogo di destinazione ci sono emergenze sanitarie o di altro tipo l’acquirente ha diritto di recedere senza penali».
RIMBORSO O CAMBIO? Negli ultimi giorni, tuttavia, si è cercato di andare incontro anche alle agenzie e ai tour operator: «Le recenti disposizioni ministeriali – afferma Calì – hanno dato alle agenzie e ai tour operator la possibilità di non rimborsare il turista che debba o voglia recedere e offrirgli in cambio un viaggio alternativo in altre date dopo il 3 aprile. Questo va a discapito del consumatore, che potrebbe anche non volere o potere più partire neppure in futuro». Il consumatore infatti può avvalersi del diritto di recessione dal viaggio non solo se questo doveva svolgersi prima del 3 aprile, ma anche nelle date successive, dato che è legittimo avere timore fondato di partire pure nei giorni successivi, vista l’emergenza sanitaria.
I TRASPORTI. Nel caso in cui invece il turista abbia acquistato autonomamente singoli servizi, sarà suo compito contattare compagnie aeree e alberghi per disdire le prenotazioni. «Il Codice della Navigazione – chiarisce Carmelo Calì – regola i trasporti marittimi e aerei e impone alle compagnie di restituire i soldi del biglietto al cliente nel caso in cui questo non ne usufruisca per causa non imputabile al passeggero. Lo stesso vale per le compagnie ferroviarie». Oggi, visti gli attuali divieti, le compagnie di trasporto stesse hanno provveduto ad annullare i biglietti, dando al passeggero la possibilità di chiedere il rimborso entro due anni. «Nel caso in cui il consumatore volesse disdire una partenza prevista per data successiva al 3 aprile – afferma Calì – deve essere lui stesso a contattare la compagnia aerea e a richiedere al più presto un rimborso per causa a lui non imputabile. In questo caso la comunicazione dovrebbe essere il più tempestiva possibile, ma vista l’emergenza le compagnie dovrebbero accettare anche recessi fatti all’ultimo momento».
GLI ALBERGHI. Per quanto concerne l’alloggio, infine, gli alberghi devono rimborsare pienamente il prezzo se i pernottamenti sarebbero dovuti avvenire entro il 3 aprile, nel caso invece di date posteriori bisogna distinguere tra due possibilità. «A volte gli alberghi – chiarisce il Presidente – richiedono una caparra restituibile al cliente in caso di recesso solo entro una certa scadenza. Se però valgono i motivi di difetto di causa concreta o impossibilità giuridica l’albergatore è tenuto a restituire tutto in qualsiasi momento. Se invece il turista non aveva versato alcuna quota non perde nulla».