Migliaia di voli cancellati in un anno di pandemia, pochi rimborsi, troppi voucher. E troppa confusione per passeggeri e turisti che, tra un decreto e un altro, non hanno ancora ben chiaro quali siano i loro diritti e come muoversi per comunicare con le compagnie aeree e ottenere ciò che gli spetta.

«Quando e come si tornerà a viaggiare è una domanda a cui nessuno, ancora, può dare una risposta. Nel corso degli ultimi dodici mesi, le compagnie hanno imposto a molti utenti il rimborso sotto forma di voucher spendibili in un anno. Anno che, però, sta passando. Ecco perché abbiamo lanciato una battaglia, invitando tutti i consumatori a chiedere il rimborso del biglietto». A parlare è l’avvocato Carmelo Calì, Presidente di Confconsumatori Sicilia e responsabile nazionale trasporti dell’associazione, recentemente protagonista di un incontro online, insieme alla giornalista Livia Sturlese, per «far emergere un quadro della situazione rimborsi, biglietti e voucher in modo che ognuno possa capire cosa può e deve fare».

L’avv. Carmelo Calì

PRATICHE SCORRETTE. L’emissione del voucher ha portato diverse conseguenze: nell’immediato, e ancor oggi, le persone non hanno ricevuto il rimborso delle somme pagate per l’acquisto dei servizi, così come hanno dovuto fare i conti con alcune pretese illegittime. «Per i pacchetti turistici – spiega Calì – c’è stata la pretesa da parte delle aziende di applicare penalità, sia nel primo periodo sia successivamente. Ad esempio è stato rifiutato l’utilizzo dei voucher per altre tratte; sono state richieste integrazioni in denaro per la stessa tratta ed è stata talvolta scoraggiata l’attivazione di una assicurazione facendo leva sull’esistenza di franchigie». E lo stesso vale per i viaggi in aereo.

NON TUTTO È PERDUTO. I consumatori, però, spiega ancora Calì non si devono rassegnare: «Per i titoli di viaggio si apre la possibilità dei rimborsi in denaro, perché in molti casi i 12 mesi stanno per scadere, e si può iniziare a chiedere il rimborso se il voucher non è stato utilizzato». Qualche rimborso c’è già stato, ma attenzione a non fare confusione con i rimborsi effettuati da alcune compagnie in seguito all’intervento dell’Antitrust. «Alcune compagnie, dopo l’emanazione del D.L. del 16 maggio 2020, n. 33 che ha nuovamente consentito dal 3 giugno 2020 gli spostamenti delle persone all’interno del territorio nazionale e verso numerose destinazioni estere, hanno posto in vendita alcuni voli effettuabili a partire dal 3 giugno 2020, acquisendo regolarmente dai consumatori le prenotazioni e il relativo corrispettivo. Successivamente hanno cancellato alcuni voli programmati dopo il 3 giugno 2020 per la diffusione del contagio da Covid-19, sebbene i servizi si riferissero a un periodo e a destinazioni senza i limiti di circolazione stabiliti dai provvedimenti governativi. Il tutto, peraltro, senza fornire assistenza e adeguata informazione. E facendo leva su ciò, si limitavano all’emissione di un voucher, previsto dalla disciplina emergenziale, in luogo del rimborso in denaro dovuto in tale caso ai sensi del Regolamento CE n. 261/2004».

IL PARERE DELL’ANTITRUST. «L’Autorità – continua Calì – è intervenuta da subito con una comunicazione con cui ha manifestato perplessità sulla scelta del voucher rispetto al rimborso in denaro, sottolineando come questa si ponesse in contrasto con la normativa europea. Tuttavia il legislatore italiano è stato di diverso avviso, qualificando le norme come di applicazione necessaria, e di fatto “blindandole”. Di conseguenza, sulle leggi internazionali prevalgono quelle nazionali in considerazione del loro oggetto e del loro scopo. In altri termini, trattandosi di disposizioni straordinarie emanate in situazioni di emergenza, prevalgono su tutte le altre norme, applicabili in situazioni di normalità».

RIMBORSI GARANTITI. La buona notizia è che, anche se nel frattempo l’operatore turistico o la compagnia aerea dovessero fallire, non si perde la possibilità di essere rimborsati. «La legge 77/2020 ha previsto la costituzione di un fondo presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo che indennizzerà i consumatori titolari di voucher non utilizzati entro la scadenza, qualora non vengano rimborsati dall’operatore turistico perché in stato di insolvenza o fallimento».

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